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Statuto

ASSOCIAZIONE “NESSUNOTOCCHIMARIO”

COSTITUZIONE – SCOPO – DURATA

Art. 1.

È costituita, ai sensi dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’Associazione “NESSUNOTOCCHIMARIO”, di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni nazionali e regionali sulle associazioni di promozione sociale, adottando nella propria denominazione l’acronimo “APS”.

L’Associazione ha sede a Roma in via Portuense n. 754/A.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie operative.

L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto, ed in particolare come associazione di promozione sociale, ispirando il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all’elettività e alla gratuità delle cariche associative. Il presente Statuto vincola alla  sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

 

Art. 2

L’Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale a favore di associati e di terzi. L’Associazione ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di interesse generale a favore di associati e di terzi. In particolare si prefigge le seguenti finalità:

– l’attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale degli individui contrastando gli stereotipi e pregiudizi culturali, sociali e sessuali e sostenendo la libertà di espressione, la dignità e i diritti  di tutte le persone esposte a pregiudizi;

– valorizzare le attitudini e le capacità umane e professionali, anche con finalità di produzione di valore sociale;

– l’attuazione del principio di solidarietà, per superare squilibri economici, sociali e territoriali;

– la promozione dei diritti civili e la realizzazione delle pari opportunità;

– l’affermazione del diritto alla cultura, all’educazione ed alla formazione permanente.

L’Associazione persegue tale scopo attraverso le seguenti attività:

– attività di sviluppo e perfezionamento delle competenze di associati e terzi nelle materie di interesse dell’Associazione, anche mediante attività di consulenze, di comunicazione, counseling, formazione per progetti innovativi in ambito sociale e nella didattica finalizzati al contrasto ad ogni forma di discriminazione e per proporre nuovi punti di vista sulla diversità;

– attività di informazione e sensibilizzazione al contrasto di ogni forma di discriminazione e promuovendo a tale scopo progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, scambi culturali e iniziative per proporre un nuovo modo di fare cultura che agisca attraverso tutte le forme d’arte, dalla cinematografia alla fotografia, alla pittura alla musica e al fumetto;

– ideazione di pacchetti didattici per le scuole di ogni ordine e grado, per le scuole di cinematografia e per chiunque voglia realizzare film o altri prodotti artistici sulle tematiche della lotta al pregiudizio toccate dall’Associazione;

– la promozione dei diritti civili di persone con disabilità o di quelle discriminate per qualsivoglia motivo, anche sensibilizzando le istituzioni pubbliche preposte affinché adottino provvedimenti in materia che possano garantire la libertà di vivere le proprie relazioni affettive, sentimentali e di espressione della propria sensibilità e sessualità, nonché, in generale, promuovendo, nei diversi contesti, un ambiente di vita dignitoso e privo di pregiudizi;

– iniziative per la valorizzazione della cultura intesa anche quale forma per veicolare l’affermazione di valori significativi, sia morali che sociali, per l’elevazione interiore dell’individuo e della collettività e per l’instaurarsi di una civile convivenza;

– servizi di assistenza, consulenziali e di fundraising per progetti di utilità sociale, nonché eventi aggregativi e di socializzazione sui temi di interesse dell’Associazione;

– realizzazione di attività di redazione, pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e culturale, sia cartaceo che multimediale, anche mediante l’istituzione di un sito web e portali tematici a servizio degli associati e dei cittadini.

– realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.

L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti le finalità statutarie e si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e con altri enti e organismi privati aventi scopi analoghi o connessi con i propri, inclusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

 

Art. 3 

L’Associazione ha durata illimitata.

SOCI

Art. 4

All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente Statuto. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo a farne parte.

 

Art. 5

L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione, dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comporta la decadenza dalla qualità di socio.

L’appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi,  il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. Qualora richiesto dall’interessato, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I soci che, comunque, cessano dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art. 6

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.

L’Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 

ORGANI

Art. 7

Gli Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente.

– il Revisore dei conti (eventuale).

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

 

ASSEMBLEA

Art. 8

L’Assemblea è composta da tutti i soci.

L’Assemblea deve esser convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

– deliberare sul bilancio consuntivo;

– esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

– deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;

– eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;

– deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

– stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

Spetta all’Assemblea straordinaria:

– deliberare sulle modifiche allo Statuto;

– deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

 

Art. 9

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina per l’occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

 

Art. 10 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea, sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.

Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo relativamente all’attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, email o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine, quando il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

– eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;

– nominare il Segretario ed eventualmente un Tesoriere, definendone gli incarichi;

– nominare i membri del Comitato scientifico;

– amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

– predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;

– indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;

– deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;

– deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;

– nominare un Comitato scientifico qualora lo reputi necessario per le attività dell’Associazione;

– decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;

– deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;

– proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione o che abbiano particolari competenze.

PRESIDENTE

Art.14

Il Presidente,che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente,le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere o di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. 

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile

 

VICEPRESIDENTE

Art. 15

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli. 

 

SEGRETARIO

Art. 16

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all’Associazione. 

 

REVISORE DEI CONTI

Art. 17

Il Revisore dei conti, eletto dall’Assemblea qualora questa lo ritenga opportuno, dura in carica per tre anni. E’ rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all’Associazione in base alla competenza richiesta. Al Revisore spetta:

– il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;

– sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;

– redigere la relazione ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea. 

 

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:

– quote e contributi dei soci;

– eredità, donazioni e legati;

– contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

– contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

– altre entrate compatibili con le finalità sociali.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 19

L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2018.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale convocata per l’approvazione, unitamente alla relazione del Revisore, qualora nominato.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.                                  

 

SCIOGLIMENTO

Art. 20

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione, tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

Art. 22 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle  in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare alla normativa nazionale e regionale di disciplina delle associazioni di promozione sociale.

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